Autotrasporto – Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) – Rinnovo – Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot.n.26681/8.3 del 21.12.2017.

Con la circolare indicata in oggetto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito alcuni chiarimenti sulle procedure di rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) scaduta da oltre due anni per il quale è previsto un corso di formazione periodica ed il superamento di un esame che comprende sia la parte comune che la specialistica (esame di ripristino). L’istanza per sottoporsi al predetto esame vale un anno, trascorso il quale bisognerà presentarne una nuova.

Si segnalano di seguito gli aspetti principali previsti dalla circolare ministeriale.

Duplicato di patente CQC con qualificazione CQC scaduta di validità – In caso di richiesta di duplicato di una patente contenente anche la qualificazione CQC scaduta, quest’ultima non sarà annotata sulla nuova patente di guida emanata.

Titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, una delle quali scaduta da oltre due anni – Il titolare di entrambe le qualificazioni che frequenti il corso di formazione periodica per rinnovare l’abilitazione di una delle due può essere esentato dall’obbligo di frequentare il corso dell’altra tipologia, fermo restando il superamento dell’esame di ripristino se una delle due qualificazioni è scaduta da oltre due anni. Si rammenta che, sia in caso di ordinaria procedura di rinnovo sia in caso di sostenimento del suddetto esame di ripristino, la validità della CQC è di 5 anni.

Titolare di qualificazione CQC valida sia per il trasporto di cose che per il trasporto di persone, entrambe scadute da oltre due anni – Il titolare delle due qualificazioni entrambe scadute da oltre due anni dovrà presentare due istanze distinte e sostenere due esami di ripristino, ferma restando la possibilità di frequentare un solo corso di formazione periodica.

Decorrenza dei due anni dalla scadenza di validità della qualificazione CQC – Il solo corso di formazione periodica permette di rinnovare la validità di una qualificazione CQC scaduta da meno di due anni nel caso in cui sia terminato entro il giorno della scadenza della qualificazione stessa, anche se l’istanza sia presentata in data successiva. Qualora il corso termini successivamente alla data di scadenza della qualificazione CQC si renderà necessario il superamento dell’esame di ripristino.

Rinunzia alla qualificazione CQC – La possibile rinuncia alla qualificazione CQC da parte del titolare ne comporta la revoca. In questo caso l’utente dovrà riconsegnare la patente all’Ufficio Motorizzazione civile e richiederne un duplicato della patente di guida dove non figurerà più il codice relativo alla qualificazione CQC.