Funzione pubblica – ZES, Zone Economiche Speciali – Disciplina – DPCM 25.1.2018, n. 12 su G.U. n. 47 del 26.2.2018.

Col provvedimento indicato in oggetto sono stati disciplinati i criteri per l’istituzione delle ZES, le Zone Economiche Speciali introdotte col cosiddetto decreto sul Mezzogiorno (D.L. n.91/2017 convertito nella L. n.123/2017).

Com’è noto, le ZES possono essere costituite dalle regioni dove operano i Fondi Comunitari (tutte le regioni del Mezzogiorno nonché Abruzzo e Molise) e devono comprendere almeno un’area portuale così come definita dal Regolamento Comunitario sulla rete TEN-T (n.1315/13).

Possono essere costituite ZES regionali, ovvero ZES interregionali con più regioni comprese quelle ove non sono ubicate aree portuali. La proposta di istituzione delle ZES – che è presentata dal Presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, al Presidente del Consiglio dei Ministri – deve contenere il Piano di Sviluppo strategico che tra l’altro analizzi l’impatto economico e sociale atteso e illustri le tipologie di attività che si intendono promuovere e rafforzare.

Le ZES, che possono avere una durata che va da un minimo di sette anni ad un massimo di ventuno, sono dirette da un Comitato di Indirizzo presieduto dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, da uno o due rappresentanti delle regioni, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio e da un rappresentante del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

Le agevolazioni per favorire la localizzazione delle imprese all’interno della ZES consistono nell’accesso alle infrastrutture alle condizioni definite dal Comitato di Indirizzo e con le semplificazioni previste dallo Sportello Unico Amministrativo e dallo Sportello Unico Doganale e dei Controlli (articoli 18 e 20 D.Lgvo n.169/2016), nonché nelle procedure amministrative semplificate individuate con appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni interessate; ulteriore beneficio è l’applicazione rafforzata del credito d’imposta per investimenti al Sud di cui alla L. n.208/2015 (art.1 c. 98 e segg.), peraltro interdetto al settore trasporti e relative infrastrutture, nonché ulteriori agevolazioni e incentivazioni concesse dalle regioni.