CIRCOLARE  N. 4 del 15/01/2014                         FONTE: CONFETRA

 

AREA: TRIBUTI

OGGETTO: RAFFORZATO L’INCENTIVO ALLA PATRIMONIALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (ACE) – ART.1 COMMI 137 E 138 LEGGE 27.12.2013, N.147, SU S.O. ALLA G.U. N.302 DEL 27.12.2013.

 

Le imprese che incrementano il patrimonio vengono ulteriormente favorite a decorrere dal corrente periodo d’imposta. L’ACE – l’aiuto alla crescita economica – introdotto nel 2011 dal Governo Monti col cosiddetto Decreto Salva Italia è stato infatti rafforzato per i prossimi tre anni.

Com’è noto, l’aiuto consiste nella deducibilità dal reddito d’impresa di una quota percentuale dell’incremento del capitale netto rispetto a quello esistente al 31.12.2010.

Nel triennio 2011-2013 l’aliquota è stata pari al 3 per cento. Per il prossimo triennio le aliquote saliranno progressivamente: 4 per cento nel 2014; 4,5 per cento nel 2015 e 4,75 per cento nel 2016.

Soggetti beneficiari – L’agevolazione spetta alle ditte individuali, alle società di persone e di capitali, alle cooperative e alle stabili organizzazioni di società e enti non residenti. Sono escluse le società che non si trovano in periodo di normale attività (es. imprese assoggettate alle procedure di fallimento).

Variazioni del capitale proprio – I criteri per determinare l’aumento del patrimonio sono stati disciplinati col Decreto Ministeriale 14 marzo 2012. In particolare rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro versati dai soci e gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli accantonati nelle riserve non disponibili. Rilevano come variazioni in diminuzione le riduzioni del patrimonio netto per attribuzioni a qualsiasi titolo ai soci. Gli incrementi e i decrementi rilevano pro quota in relazione al periodo in cui sono stati effettuati. Qualora l’importo deducibile superi il reddito imponibile, l’eccedenza può essere dedotta negli anni successivi.

Acconti delle imposte – La Legge di Stabilità ha stabilito che ai fini della determinazione degli acconti Ires/Irpef 2014 e 2015 occorre tener conto dell’agevolazione calcolata in base all’aliquota relativa al periodo precedente (3 per cento per il 2014; 4 per cento per il 2015).

Cordiali saluti                                  La Segreteria Accsea