FONTE: FEDIT

Napoli, 06/02/15

OGGETTO: AUTOTRASPORTO – SUPERAMENTO DELLA NORMATIVA SUI COSTI MINIMI – ARTICOLO 1 COMMI 247-250 LEGGE 23.12.2014, N. 190 SU G.U. N. 300 DEL 29.12.2014

La Legge di Stabilità 2015, in vigore dal 1° gennaio scorso, ha introdotto una serie di rilevanti modifiche alla normativa sull’autotrasporto, già annunciate dal Ministro Lupi nel corso di un incontro tenutosi verso la metà del mese di novembre, sulle quali riteniamo di esprimere un giudizio complessivamente positivo.

In particolare è stato sancito definitivamente il superamento dei costi minimi della sicurezza, affermando il principio che, sia nei contratti di trasporto stipulati in forma scritta che non, “i prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”.

I costi minimi sono stati sostituiti con un meccanismo di responsabilità solidale tra committente e vettore, dalla quale il committente viene manlevato se acquisisce la documentazione richiesta.

Significativa, nella direzione degli alleggerimenti degli adempimenti a carico delle imprese, l’abolizione della scheda di trasporto, nonché l’abrogazione di quel percorso giudiziario agevolato (decreti ingiuntivi) a favore del vettore di richiedere eventuali differenze di prezzo; inoltre vengono riportati ad 1 anno i termini di prescrizione (prima 5 anni). Nei contratti verbali non dovrà più essere evidenziata in fattura la parte di corrispettivo corrispondente al costo del carburante e la lunghezza della tratta (nei contratti scritti tali adempimenti già non erano previsti).

Nell’ottica di accorciare la filiera del trasporto sono stati posti dei limiti al ricorso alla subvezione, che non si applicano però ai trasporti a collettame.

Confermate, seppur ridotte a 250 milioni euro, le risorse economiche destinate al settore, che ora diventano strutturali; scongiurato il taglio del 15% del credito di imposta per il rimborso sulle accise, che sarà operativo dal 2019.

Di seguito, nel dettaglio, le modifiche introdotte:

Art. 1 comma 248 e 250. Superamento Costi minimi.
– Sono stati abrogati i commi da 1 a 3 dell’art. 83 bis della Legge n. 133/2008, che riguardavano le competenze dell’Osservatorio in materia di aggiornamento dei costi minimi;
– I prezzi e le condizioni sono rimessi all’autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale; il Ministero dei Trasporti pubblicherà ed aggiornerà nel proprio sito internet valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi;
– Al fine di garantire l’affidamento del trasporto a vettori in regola con l’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente e’ tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante, in prima battuta, l’acquisizione del DURC di data non anteriore a tre mesi. A regime, ossia entro 6 mesi dall’entrata in vigore della norma, tale regolarità sarà accertata mediante accesso ad apposita sezione sul sito internet del Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori.
Il committente che non acquisisce il DURC ovvero non interroga la banca dati che sarà messa a disposizione sul sito internet predetto, sarà obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto. Il committente che ha eseguito il pagamento può, in ogni caso, esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
Nel solo contratto di trasporto stipulato non in forma scritta, il committente che non esegue le verifiche preliminari anzidette, risponde in solido anche per le inadempienze fiscali e per le violazioni al codice della strada commesse dal vettore nello svolgimento del servizio eseguito per conto del committente.
– Nei contratti di trasporto, sia scritti che non, che abbiano una durata superiore ai trenta giorni, la parte di corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, e’ adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato. Ora tale adeguamento è stato esteso anche ad eventuali variazioni dei costi dei pedaggi autostradali.

Art. 1 comma 249. Mediazione obbligatoria.
Costituisce, ora, condizione necessaria per esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di contratto di trasporto o di sub-trasporto l’esperimento preliminare del procedimento di negoziazione assistita da uno o più avvocati, ovvero la mediazione assistita presso le associazioni di categoria a cui aderiscono le imprese.
Non è necessaria la mediazione obbligatoria di cui sopra, per l’attivazione dell’azione diretta di cui all’articolo 7-ter del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286.

Art. 1. Comma 247. Nuova disciplina della Subvezione
La subvezione è consentita solo previo accordo tra committente e vettore e questi assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore. In mancanza di tale accordo, ed in caso di affidamento da parte del vettore ad altro vettore dell’esecuzione del trasporto, il contratto potrà essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.
La subvezione viene limitata ad un solo passaggio, cioè il vettore incaricato dal committente potrà affidare il trasporto solo ad un altro vettore e questi, ossia il sub vettore non potrà affidarlo ad altri; nel caso di violazione di tale divieto il contratto è considerato nullo ex lege, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite; in caso di giudizio il primo sub-vettore dovrà riconoscere al successivo sub vettore lo stesso compenso.
Alle imprese che fanno trasporti a collettame, intesi come quelli effettuati mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l’esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico.

Art. 1 comma 247. Abolizione della scheda di trasporto
E’ stato abrogato l’art. 7 bis del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 che aveva introdotto la scheda di trasporto. In ogni caso il conducente a bordo del veicolo dovrà portare con se il contratto di trasporto ovvero la dichiarazione attestante che il trasporto è disciplinato da contratto scritto. In caso di contratto verbale, a bordo del veicolo dovranno essere presenti le istruzioni che il trasporto sia effettuato nel rispetto delle norme del codice della strada.