Autotrasporto – Pesatura dei container – VGM – Circolare Comando Generale Capitanerie di Porto n. 133/2017 del 5.6.2017.

In vista della scadenza del 30 giugno prossimo, data in cui terminerà il periodo transitorio in cui la pesatura dei container era ammessa anche attraverso strumenti non regolamentari, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto è intervenuto con la circolare indicata in oggetto che aggiorna la precedente circolare emessa lo scorso anno (circ SG 125/2016) alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di pesatura che, si rammenta, è stato introdotto col D.D. n. 447/2016 in ottemperanza alla Convenzione internazionale SOLAS per la sicurezza della vita in mare.
In particolare, la circolare conferma i due metodi per la rilevazione della VGM:
 metodo 1, con la pesatura del veicolo più il container a vuoto e a carico;
 metodo 2, con la pesatura dei singoli colli, più materiali di rizzaggio e imballaggio, nonché tara del container.

La circolare ribadisce che l’obbligo di dichiarare la VGM è in capo allo shipper, cioè al soggetto giuridico così qualificato nella polizza di carico marittima o sulla lettera di vettura marittima o in altro documento di trasporto multimodale e/o il soggetto nel cui nome e per conto del quale è stato stipulato un contratto di trasporto col vettore marittimo.

Dall’1 luglio lo shipper dovrà dichiarare al comandante della nave o al suo rappresentante e al rappresentante del terminalista la VGM tramite uno shipping document. Di tale documento la circolare fornisce un fac simile; in particolare le informazioni da inserire sono VGM espressa in Kg, numero del contenitore, nome dello shipper, telefono o indirizzo email dello shipper, nome della persona eventualmente autorizzata a firmare il documento per conto dello shipper; metodo di pesatura; matricola della pesa (Metodo 1), data, luogo e firma. Il documento dovrà inoltre contenere la dichiarazione di veridicità dei dati.

Relativamente alle rilevazioni della VGM col Metodo 2, la circolare rammenta che è consentito solo agli operatori aventi lo status di AEO (Operatore Economico Autorizzato previsto dal Codice Doganale Unionale), ovvero aventi un Sistema di gestione per la Qualità conforme alla normativa UNI/EN/ISO 9001 o ISO 28000. In entrambi i casi il sistema di gestione adottato e certificato dovrà includere le procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura (secondo quanto previsto al punto 4.3 delle Linee Guida allegate al D.D. 447/2016). Per la dimostrazione dei requisiti per la pesatura col Metodo 2 occorre inviare copia della certificazione e della visura camerale in corso di validità all’Ufficio 2°, Sezione 3° del 6° Reparto del Comando Generale via pec ([email protected]).

Relativamente alla tolleranza, è stato confermato il limite del 3%, non essendo stata accolta la richiesta di innalzamento della soglia. Riguardo ai controlli, la circolare specifica che saranno fatti a spesa del soggetto accertatore se condotti senza contestazioni; in caso contrario i costi saranno a carico dello shipper. Al fine di agevolare i controlli i terminalisti, salvo il caso di disponibilità del PCS che consenta all’Autorità Marittima di ottenere le informazioni necessarie, dovranno mettere a disposizione della stessa Autorità la lista dei contenitori e i riferimenti delle Agenzie Marittime che hanno in carico il contenitore anche attraverso email. Sarà facoltà dell’Autorità Marittima chiedere all’Agenzia che ha in carico il contenitore evidenza degli Shipping Document relativi ai contenitori controllati.

Nel sottolineare che dal prossimo 1 luglio cessa il periodo transitorio in cui potevano essere utilizzati strumenti di pesatura diversi da quelli regolamentari, la circolare rammenta da ultimo le sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci nello Shipping Document.