Decontribuzione dei premi di produttività per i datori di lavoro che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro

Come già annunciato, ritorna a distanza di due anni, seppur in versione limitata, la decontribuzione sui premi di risultato a favore dei datori di lavoro che adottano forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Infatti, sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione con modificazioni del D.L. n. 50/2017 che all’art. 55 conferma quanto già previsto nella versione originaria del decreto.

Alle condizioni già previste per la fruizione del beneficio fiscale, la riduzione contributiva è di 20 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro su un massimo imponibile annuo di 800 euro ed una decontribuzione totale a favore del lavoratore (sull’importo decontribuito non viene più garantita al lavoratore la copertura pensionistica da parte dello Stato).

I benefici sono riconosciuti a condizione che venga sottoscritto, successivamente al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del decreto legge), secondo le regole contenute nella legge di Stabilità 2016 e nel successivo Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, un contratto collettivo di secondo livello nel quale si prevedano specifiche forme di partecipazione dei lavoratori e che nell’arco di un periodo congruo definito nell’accordo sindacale venga realizzato l’incremento di almeno uno degli obiettivi di miglioramento delle performances aziendali.

Il predetto decreto ha già definito le modalità con le quali i contratti collettivi di secondo livello possono disciplinare il coinvolgimento paritetico dei lavoratori il quale, in particolare, deve riguardare l’organizzazione del lavoro e deve realizzarsi attraverso un apposito piano che preveda “la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedono strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti”. Non si realizza la condizione per accedere ai benefici contributivi nel caso in cui la costituzione dei gruppi di lavoro abbia finalità di semplice consultazione, addestramento o formazione.

Resta confermato in 4 mila euro il tetto massimo dell’importo del premio di risultato detassabile a favore dei lavoratori, per i contratti di secondo livello stipulati prima del 24 aprile 2017, sempre per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.