Ammortizzatori sociali – Anzianità di lavoro effettivo presso l’unità produttiva – Circolare Ministero del Lavoro 26 luglio 2017, n. 14

Come noto per fruire delle prestazioni di sostegno al reddito i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento un’anzianità di “effettivo lavoro” di almeno 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di concessione.

Il Ministero del lavoro a causa di diverse problematiche sorte in sede di istruttoria fornisce alcuni chiarimenti in merito a tale requisito per accedere al trattamento di integrazione salariale, al momento della presentazione delle istanze relative ai programmi di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratti di solidarietà difensivi, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 148/2015.

Il Dicastero del Lavoro ha riscontrato che l’applicazione letterale della norma non tiene conto delle esigenze che può avere un’azienda di trasferire i lavoratori da un sito produttivo ad un altro al fine di fronteggiare inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva e garantire la continuazione dell’attività con la salvaguardia almeno parziale dell’occupazione.

In tali circostanze, ai fini della valutazione del requisito di anzianità di effettivo lavoro, il Ministero del Lavoro ritiene che nel corso dei programmi di riorganizzazione aziendale, di crisi aziendale e del contratto di solidarietà non abbiano rilevanza gli spostamenti dei lavoratori da un sito ad un altro, entrambi interessati dalla Cigs; pertanto tale requisito dovrà essere verificato dall’Inps esclusivamente con riferimento alla data di presentazione dell’istanza di trattamento di integrazione salariale.