Con la Nota indicata in oggetto il Ministero dell’Interno ha illustrato alcune delle disposizioni contenute nel DL n.113/2018 convertito nella Legge n.132/2018 (cd Decreto Sicurezza), come di seguito indicato.

Contratto di noleggio di autoveicoli – Per finalità di prevenzione del terrorismo è stato introdotto l’obbligo per gli esercenti l’attività di noleggio senza conducente di comunicare alle forze di polizia i dati identificativi dei soggetti che noleggiano i veicoli affinché vengano raffrontati dal Centro elaborazioni dati. Il Ministero ha ritenuto che la norma non trovi applicazione nelle fattispecie di veicoli superiori a 6 tonnellate locati tra imprese di autotrasporto in conto terzi.

Reato di blocco stradale – L’articolo 23 del DL Sicurezza ha introdotto modifiche al sistema sanzionatorio in materia di blocco stradale prevedendo che il blocco di una strada ordinaria torni a configurare ipotesi di reato anziché illecito amministrativo. Sono state previste due tipologie di condotta illecita: deporre o abbandonare congegni o altri oggetti in una strada; ostruire o ingombrare una strada in qualunque altro modo come ad esempio lasciando sulla strada veicoli in sosta irregolare per impedire la circolazione di altri veicoli. La pena è la reclusione da uno a sei anni ed è raddoppiata se il fatto è commesso da più persone o con violenza. La Nota precisa che la norma è applicabile in qualsiasi strada, intesa come area ad uso pubblico. Il veicolo col quale è commesso il reato può essere oggetto di sequestro e confisca amministrativa, purché sia provata l’azione consapevole e intenzionale di commettere il reato attraverso l’uso del veicolo. Nel caso il blocco stradale sia effettuato col proprio corpo, il Ministero chiarisce che può essere un comportamento punibile a titolo di dolo o di colpa che può consistere anche nella mera resistenza passiva del soggetto che in piedi o seduto si colloca sulla strada e ostruisce la libera circolazione. La Nota specifica che quando il comportamento illecito si inserisce all’interno di una manifestazione organizzata o promossa da persone fisiche o giuridiche la sanzione prevista per l’autore materiale si applica anche ai promotori e agli organizzatori.

Circolazione dei veicoli immatricolati all’estero – L’articolo 29 del DL n.113/2018 ha previsto per i residenti in Italia da più di 60 giorni il divieto di guidare veicoli immatricolati all’estero (sanzione da 712 a 2.848 euro); inoltre è stato previsto che i veicoli immatricolati all’estero non possano circolare in Italia per un periodo più lungo di un anno, anche se vengono guidati da soggetti stranieri. Al momento dell’accertamento delle violazioni è disposto il sequestro amministrativo del mezzo ed è previsto alternativamente l’obbligo di reimmatricolazione in Italia oppure l’esportazione entro 180 giorni pena la confisca del mezzo. I divieti non si applicano nel caso di veicoli intestati a imprese comunitarie o appartenenti allo SEE che non hanno sede in Italia, concessi in leasing o locazione senza conducente a soggetti (persone fisiche o giuridiche) residenti, ovvero in comodato a dipendenti e collaboratori. A bordo del veicolo deve essere conservata la documentazione che comprovi il tipo di contratto in essere.

Responsabilità solidale nelle violazioni stradali – Nel caso il veicolo sia utilizzato da soggetti diversi dal proprietario per oltre 30 giorni (es. locazione, comodato, custodia), come è noto è diventato obbligatorio variare l’intestazione della carta di circolazione; sono state ora previste disposizioni che introducono la responsabilità solidale dell’intestatario temporaneo in vece del proprietario del veicolo.