Tributi – Comunicazione dati fatture emesse e ricevute – Circolare Agenzia delle Entrate n.1/2017 – Risoluzione n.87/E.

In vista della scadenza del 28 settembre prossimo per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute del I semestre 2017, si richiama l’attenzione sui chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito con i provvedimenti indicati in oggetto.

Com’è noto, la trasmissione dei dati è in via telematica e può essere effettuata dai contribuenti direttamente o tramite un intermediario abilitato (Caf, professionisti).

Si fa notare che le fatture relative a operazioni per le quali l’IVA non è dovuta devono essere indicate compilando anche il campo “Natura” con uno dei codici individuati dall’Agenzia. Dalla lettura dei chiarimenti in oggetto si ricava che nel caso di fatture emesse con la dicitura “non imponibile ex art.9” deve essere indicato il codice N3; nel caso di fatture emesse con la dicitura “non soggetto IVA ex art.7-ter” il codice è N2; le fatture ricevute da fornitori comunitari e integrate con l’indicazione dell’imposta vanno indicate solo nella sezione dei documenti ricevuti compilando i campi “Imposta” e “Aliquota” e indicando il codice N6 (reverse charge) nel campo “Natura”.

Relativamente alle fatture emesse dalle imprese di autotrasporto che si avvalgono del regime di differimento della registrazione al trimestre successivo, la comunicazione dei dati deve essere fatta con riferimento alla data di registrazione. L’Agenzia spiega che per motivi meramente tecnici viene segnalata l’incompatibilità della data di emissione col periodo di riferimento, ma che tale segnalazione automatica non ha alcuna rilevanza.

L’Agenzia chiarisce inoltre che per le bollette doganali per le quali non sono stati registrati i dati relativi al Paese e all’identità fiscale del fornitore extracomunitario, è possibile in via transitoria per le sole comunicazioni del periodo di imposta 2017 indicare nel campo “Identificativo Paese” la stringa “OO” e nel campo “Identificativo Fiscale” una sequenza di undici “9”.