La Corte Costituzionale si pronuncia: devono pagare i soggetti regolati – Sentenza n.69 del 4 aprile 2017.
Con largo anticipo rispetto ai tempi ordinari, la Corte Costituzionale si è pronunciata sui ricorsi che varie imprese e associazioni, tra cui Confetra assieme a Fedespedi, Fedit, Assologistica, Trasportounito, Anita e Legacoop, hanno presentato contro l’Autorità di Regolazione dei Trasporti per il pagamento dei contributi annuali.
Con la Sentenza indicata in oggetto la Consulta ha respinto l’ordinanza con cui il Tar del Piemonte aveva sollevato eccezioni di incostituzionalità della legge istitutiva dell’ART (D.L. n. 201/2011 convertito dalla L. n. 214/2011) stabilendo che le disposizioni in essere fissano i confini entro cui l’Autorità deve muoversi, sia per quanto riguarda l’importo che può richiedere (al massimo l’1 per mille del fatturato), sia per quanto riguarda i soggetti incisi.
In particolare rispetto a quest’ultimo aspetto la Sentenza così recita (pag.18): “Quanto all’individuazione dei soggetti obbligati, la stessa disposizione fa riferimento ai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, ossia a coloro nei confronti dei quali l’ART abbia effettivamente posto in essere le attività (specificate al comma 3 dell’art.37) attraverso le quali esercita le proprie competenze (enumerate dal comma 2 del medesimo articolo). Dunque la platea degli obbligati non è individuata, come ritiene il remittente dal mero riferimento ad un’ampia, quanto indefinita, nozione di mercato dei trasporti (e dei servizi accessori); al contrario, deve ritenersi che includa solo coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’ART ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali, come del resto ha ritenuto anche  il Consiglio di Stato in fase cautelare (Consiglio di Stato, quarta sezione, ordinanza 29 gennaio 2016, n.312)”.
Si ritiene che quanto pronunciato dalla Consulta sia inequivocabile: l’ART può chiedere il contributo alle imprese che svolgono attività effettivamente e concretamente regolate. Dunque non possono essere chiamate a pagare le imprese le cui attività non sono oggetto di regolazione.
A questo punto i ricorsi tornano al giudizio del Tar del Piemonte che dovrà esprimersi sulla base di quanto sancito dalla Corte Costituzionale.
Si fa riserva di informare sugli sviluppi del contenzioso.