Rispondendo a un quesito che Confetra ha formulato su richiesta dell’Astra di Cuneo, il Ministero dell’Interno ha chiarito che i periodi di attività lavorativa tra due periodi di riposo settimanale possono essere anche superiori a sei.

Come è noto, l’articolo 8 del Regolamento CE 561/06 stabilisce che il periodo di riposo settimanale inizia al più tardi dopo sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale. La Nota del Ministero rammenta alcune definizioni del Regolamento 561/2006: la settimana, ossia il periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 del lunedì e le ore 24.00 della domenica; il periodo di guida giornaliero, ossia il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l’inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale; il periodo di guida, ossia la guida complessiva che intercorre tra il momento in cui un conducente comincia a guidare dopo un periodo di riposo o un’interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi.

Il Ministero ha quindi confermato che il periodo di riposo giornaliero deve iniziare obbligatoriamente dopo aver guidato per nove ore (ovvero dieci, due volte alla settimana) anche se frammentate. Peraltro il conducente può decidere di iniziare il riposo giornaliero anche prima delle nove ore e in questo caso le attività di guida possono arrivare ad essere superiori a sei nell’arco della settimana, pur risultando le ore di guida settimanali minori rispetto a quelle consentite.