CIRCOLARE  N. 38 del 06/05/14                                    

FONTE: CONFETRA

 

AREA:PREVIDENZA E LAVORO

OGGETTO:  BONUS FISCALE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI – ISTRUZIONI PER I SOSTITUTI D’IMPOSTA – CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N.8 DEL 28.4.2014.

L’Agenzia delle Entrate ha diramato le istruzioni che i sostituti d’imposta (imprese, associazioni di categoria) devono seguire per riconoscere a dipendenti e collaboratori il bonus fiscale introdotto dal Governo Renzi col recente decreto legge n.66/2014.

Soggetti beneficiari: Possono beneficiare del credito fiscale i titolari di reddito di lavoro dipendente e i titolari di redditi assimilati (es. soci cooperative, collaboratori coordinati e continuativi); l’importo del reddito 2014, al netto del reddito derivante dall’abitazione principale, non deve superare i 26 mila euro; inoltre l’imposta lorda non può essere inferiore all’ammontare delle detrazioni da lavoro (ex art.13 c.1 Tuir).

Ammontare del bonus: Il bonus è pari a 640 euro per i titolari di redditi fino a 24 mila euro; per i titolari di redditi oltre 24 mila e fino a 26 mila euro, l’importo del bonus è così determinato: 640 x (26.000 meno reddito complessivo) / 2.000.

Ai fini della determinazione del reddito i sostituti d’imposta devono tener conto del reddito previsionale che corrisponderanno durante il corrente anno, nonché dei dati in loro possesso sui redditi di cui il dipendente è titolare per altri rapporti di lavoro intercorsi durante il 2014.

Periodo di riconoscimento: Il bonus deve essere riconosciuto automaticamente dai sostituti d’imposta a partire dalle retribuzioni erogate a maggio; l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità che per eccezionali ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i sostituti possano riconoscere il bonus  partire dalle retribuzioni erogate a giugno. L’ammontare del bonus deve essere rapportato alla durata del rapporto di lavoro nell’anno: per i dipendenti che lavorano l’intero anno l’importo del bonus arriva, com’è noto, a 80 euro mensili da maggio a dicembre. Per il mantenimento dell’agevolazione nel 2015 saranno necessari ulteriori provvedimenti.

Modalità di erogazione: Per erogare il bonus i sostituti d’imposta devono utilizzare l’ammontare complessivo delle ritenute disponibili in ciascun periodo di paga (oltre alle ritenute Irpef, quelle delle addizionali regionali e comunali, nonché le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività e al contributo di solidarietà); in caso di incapienza del monte ritenute che non consenta l’erogazione a tutti i percipienti, devono essere utilizzati i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga (i quali non devono quindi essere versati all’Inps). L’importo del credito riconosciuto va indicato nel Cud (certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati).

Credito non spettante: Spetta ai dipendenti e collaboratori comunicare ai sostituti l’eventuale mancanza del diritto al bonus, per esempio perché titolari di un reddito complessivo superiore a 26 mila euro derivante da redditi diversi da quelli erogati dal sostituto d’imposta. Qualora la comunicazione del dipendente arrivi in ritardo, il sostituto dovrà recuperare il credito già erogato scomputandolo dai successivi emolumenti.

Irrilevanza ai fini Irap: Il credito non concorre alla formazione del reddito, per cui non costituisce retribuzione del lavoratore e non deve essere considerato ai fini del calcolo della base imponibile Irap del sostituto d’imposta.