Funzione pubblica – ZES, Zone Economiche Speciali – Artt. 4 e 5 D.L. 91/2017, convertito con la Legge 3.8.2017, n.123, su G.U. n.188 del 12.8.2017.

Il decreto sul Mezzogiorno, recentemente convertito in legge, ha disciplinato l’applicazione nel nostro Paese delle Zone Economiche Speciali previste a livello comunitario per favorire lo sviluppo delle aree più depresse.

L’istituzione delle ZES dovrà essere richiesta dalle regioni interessate (segnatamente Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna); le ZES potranno estendersi in aree geograficamente delimitate e chiaramente identificate anche non territorialmente adiacenti purché aventi un nesso economico funzionale e comprendenti almeno un porto della TEN-T, la rete infrastrutturale intermodale individuata dall’UE che dovrà essere completata per una prima parte entro il 2030 (Rete Core) e globalmente entro il 2050. Le regioni che non posseggono i porti ammessi potranno comunque costituire una ZES associandosi ad altre regioni aventi i requisiti. Ogni regione potrà presentare richiesta di istituzione nel proprio territorio al massimo di due ZES, ciascuna comprendente un’area portuale tra quelle previste.

Le imprese residenti all’interno della ZES godranno di procedure amministrative semplificate e del credito d’imposta sugli investimenti al Sud (art.1 comma 6 delle n.147/2013) fino al 2020 con un massimo di 50 milioni di euro per ciascun investimento. Inoltre potranno avere accesso alle infrastrutture all’interno della ZES alle condizioni stabilite dal “soggetto per l’amministrazione” della ZES stessa che sarà identificato da un Comitato di Indirizzo composto dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale e dai rappresentanti della Regione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero Infrastrutture e Trasporti, uno per ciascun ente.

Il riconoscimento dei benefici sarà condizionato dal mantenimento dell’attività nella ZES per almeno 7 anni dopo il completamento degli investimenti; inoltre le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Entro i prossimi 60 giorni dovrà essere emanato il provvedimento che stabilirà le modalità per l’istituzione della ZES, la sua durata, i criteri generali per l’identificazione e la delimitazione dell’area, i criteri per l’accesso ai benefici da parte delle imprese, nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo. Si tratterà di un decreto del Presidente del Consiglio, proposto dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell’Economia e Finanze, delle Infrastrutture e dei Trasporti e dello Sviluppo Economico e sentita la Conferenza unificata Stato Regioni.