Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani a tempo indeterminato – Circolare Inps 2 marzo 2018, n. 40

L’Inps ha emanato le istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo, introdotto dalla Legge di bilancio 2018, per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2018.

L’esonero riguarda il 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare ed applicare su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi. Alle medesime condizioni l’esonero è elevato al 100% nelle ipotesi in cui l’assunzione a tempo indeterminato riguardi giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

L’agevolazione spetta per le assunzioni di operai, impiegati e quadri a tempo indeterminato (escluso il lavoro a chiamata) di soggetti che non abbiano compiuto il 30° anno di età (per il solo anno 2018 tale limite è elevato al 35° anno) e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. Lo sgravio non è riconosciuto nel caso di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato risolti per dimissioni o per mancato superamento del periodo di prova. I periodi di apprendistato, viceversa, svolti in precedenza presso il medesimo o altro datore di lavoro, non proseguiti in ordinario rapporto a tempo indeterminato, non sono invece ostativi al riconoscimento dell’agevolazione.

Lo sgravio si applica anche in caso di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico da parte del lavoratore.

L’incentivo non è fruibile per le assunzioni con contratto di apprendistato, ma può essere riconosciuto nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, purché ciò avvenga dal 1° gennaio 2018 e il lavoratore, al momento della stabilizzazione, non abbia compiuto il trentesimo anno di età. In tal caso il beneficio dura per un periodo massimo di dodici mesi, sempre entro il limite massimo di 3.000 euro.

Fermo restando che il beneficio contributivo è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione lo sgravio non è fruibile dalle imprese che nei sei mesi precedenti l’assunzione abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero contributivo, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

Nel caso in cui entro 6 mesi dall’assunzione con sgravio il datore di lavoro licenzi per giustificato motivo oggettivo il lavoratore assunto con lo sgravio o un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e con la medesima mansione lo sgravio sarà revocato e si procederà al recupero del beneficio già fruito.

Lo sgravio contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni dei contributi previsti da altre normative vigenti salvo che si tratti di incentivi di natura economica; non incide sul calcolo della pensione dei lavoratori interessati in quanto il periodo decontribuito sarà interamente coperto dallo Stato tramite contributi figurativi.

L’agevolazione potrà essere fruita mediante conguaglio operato sulle denunce contributive a partire da mese di competenza marzo 2018. I datori di lavoro che abbiano già provveduto alle assunzioni, per il recupero dell’esonero relativo a periodi arretrati eventualmente spettanti, riferiti al periodo compreso tra gennaio e febbraio 2018, potranno utilizzare i flussi UniEmens dei mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2018.