Lavoro – Smart working – Obblighi assicurativi a carico dei datori di lavoro – Circolare INAIL n.48 del 2.11.2017.

L’INAIL ha fornito indicazioni sulla copertura assicurativa che l’azienda deve garantire al lavoratore in caso di ricorso, previo accordo individuale con lo stesso, allo smart working (o lavoro agile) introdotto dalla legge n.81/2017 quale modalità flessibile di lavoro subordinato rispetto all’orario e al luogo di lavoro che, per la parte resa fuori dai locali aziendali, è eseguita senza una postazione fissa.

In particolare l’INAIL ha precisato che:
–  nulla cambia agli effetti del premio per l’assicurazione contro gli infortuni che continuerà ad essere del medesimo importo tanto se la stessa prestazione sarà svolta in azienda quanto in modalità agile;
– il lavoratore agile è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale; a tal fine l’INAIL sottolinea l’opportunità che nell’accordo tra le parti per la disciplina del lavoro agile siano inserite indicazioni utili ad individuare concretamente i rischi lavorativi a cui il lavoratore è esposto;
– il lavoratore mobile è tutelato anche per gli infortuni in itinere, cioè per quelli verificatisi durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa; affinché scatti la copertura occorre però che la scelta di tale luogo sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative ed in ogni caso risponda a criteri di ragionevolezza;
– sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) è disponibile un apposito modello per consentire ai datori di lavoro di adempiere all’obbligo di comunicare l’avvenuta sottoscrizione con il lavoratore dell’accordo sul lavoro agile.