Previdenza – Manovrina correttiva – Artt. 53 e 55 del D.L. 24.4.2017, n. 50, su S.O. alla G.U. n. 95 del 24.4.2017.
Si segnalano i principali interventi in materia previdenziale contenuti nella manovrina alla Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016).
Decontribuzione dei premi di risultato (art. 55) – E’ stata reintrodotta, seppure nei confronti di una platea più ristretta di aziende, la decontribuzione sui premi di risultato o di produttività corrisposti in virtù di contratti di secondo livello (aziendali o territoriali) sottoscritti successivamente al 24 aprile scorso (data di entrata in vigore del decreto legge in esame). Come è noto, la decontribuzione fu soppressa nel 2015 per mancanza di copertura finanziaria a fronte del finanziamento in via definitiva della detassazione sugli stessi premi di risultato (legge n. 208/2015).
La nuova disposizione ha previsto, esclusivamente nei confronti delle aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro secondo le modalità del DM 25.3.2016, la riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota pensionistica INPS a carico dei datori di lavoro (che pertanto diventa pari al 3,81%) nonché l’azzeramento dell’analoga aliquota a carico dei lavoratori; la decontribuzione si applicherà su una quota massima di premio pari a 800 euro.
Si fa osservare che rispetto al precedente regime sull’importo decontribuito non viene più garantita al lavoratore la copertura pensionistica da parte dello Stato.
Anticipazione del pensionamento (art. 53) – In attesa degli appositi decreti che stabiliscano le modalità attuative del cosiddetto APE (Anticipo Finanziario a Garanzia Pensionistica), la norma in esame ha parzialmente modificato l’attuale disciplina dell’Ape sociale che, come è noto, prevede il pensionamento anticipato di particolari categorie di soggetti svantaggiati, tra cui lavoratori con almeno 63 anni di età e 36 anni di contributi che svolgano da almeno sei anni continuativi attività usuranti (in particolare conducenti di mezzi pezzi pesanti e camion, facchini e addetti allo spostamento merci e assimilati). In particolare è stato reso più flessibile il requisito dello svolgimento dell’attività usurante in via continuativa per sei anni prevedendo che tale requisito possa essere soddisfatto anche nel caso in cui si siano verificate interruzioni per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi.