Recupero accise sul gasolio per autotrazione terzo trimestre 2017 Nota Agenzia delle Dogane del 26 settembre 2017

L’Agenzia delle Dogane comunica che, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2017, per poter fruire del beneficio in oggetto, le imprese dovranno presentare la dichiarazione, utilizzando il software disponibile sul sito internet www.agenziadogane.gov.it, entro il periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 ottobre 2017.

Per i consumi effettuati tra l’1 luglio ed il 30 settembre 2017 l’importo del credito di imposta rimborsabile è pari a € 214,18 per mille litri di gasolio (uguale al trimestre precedente).

Si ricorda che possono fruire del credito di imposta le imprese di trasporto merci che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton.; in base alla Legge di Stabilità dell’anno 2016, a partire dal 1° gennaio 2016, i veicoli EURO 2 o inferiori non hanno più il credito di imposta sulle accise; i veicoli EURO 0 o inferiori erano stati già esclusi dal beneficio (cfr. circ. Fedit n. 9-45/2016). Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale, nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l’impresa deve dichiarare (dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), che il gasolio consumato per cui si richiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiori.

L’Agenzia delle Dogane ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 2° trimestre 2017 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2018. Da tale data decorre il termine, -ex art. 4, comma 3, DPR 277/2000- per la presentazione della richiesta di rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non utilizzate in compensazione nel mod. F24, da presentarsi, pertanto, entro il 30 giugno 2019.

Si rammenta che tale credito di imposta non rientra nel limite annuale di 250.000 euro quale soglia massima per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta da indicare nel QUADRO RU del modello di dichiarazione dei redditi.

Infine, per la fruizione dell’agevolazione in compensazione con il Modello F24, il Codice tributo da utilizzare è il 6740.