Rimborso accise II trimestre 2018 – Termine di martedì 31 luglio 2018 – Nota Agenzia Dogane Monopoli n. 69244 del 19.6.2018.

Sul sito internet dell’Agenzia Dogane Monopoli è disponibile il software per la compilazione e la stampa delle dichiarazioni dei consumi di gasolio da parte delle imprese di autotrasporto merci al fine di ottenere il recupero accise del II trimestre 2018 (www.agenziadoganemonopoli.gov.it). Presentazione delle dichiarazioni – Le dichiarazioni vanno trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale – EDI da parte dei soggetti abilitati; in alternativa è possibile presentare la dichiarazione cartacea unitamente alla sua riproduzione su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) presso l’ufficio doganale competente in base alla sede dell’azienda. I termini per richiedere l’agevolazione restano aperti dall’1 al 31 luglio 2018.

Consumi dichiarabili – Le istanze da presentare entro la scadenza del prossimo luglio devono riferirsi alle fatture per rifornimento di gasolio aventi data fino al 30 giugno 2018; si sottolinea che eventuali consumi non risultanti dalle fatture non sono ammessi al beneficio. Si rammenta che sono esclusi dal rimborso i consumi relativi a veicoli di peso inferiore a 7,5 tonnellate e i consumi relativi agli Euro 2 o inferiori.

Misura del rimborso – La misura dello sconto accise per il secondo trimestre 2018 è pari a 214,18 euro per ogni mille litri di gasolio (come è noto la misura è stata fissata dall’art. 4 ter del DL n. 193/2016 che ha introdotto l’accisa per il gasolio professionale).

Fruibilità del beneficio – Lo sconto spettante può essere usufruito in compensazione dei versamenti tributari e previdenziali effettuati tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione (istituto del silenzio-assenso); il relativo codice tributo è 6740. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro. Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di importo e può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.