Premi di risultato e welfare aziendale – Circolare Agenzia delle Entrate n.5/E del 29.3.2018.

L’Agenzia delle Entrate ha illustrato nel dettaglio l’applicazione delle disposizioni sulla detassazione dei premi di risultato e del welfare aziendale di cui alla Legge n.208/2015 e successive modificazioni (art. 1 c. 182-190).

Com’è noto, i lavoratori dipendenti titolari di redditi da lavoro non superiore a 80.000 euro possono usufruire di una tassazione agevolata del 10 per cento su premi fino a 3.000 euro erogati in forza di contratti aziendali o territoriali e legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione misurabili e verificabili.

La Legge di bilancio 2017 ha inoltre previsto la possibilità per i lavoratori di convertire il premio di risultato con i fringe benefit esclusi totalmente o parzialmente dal reddito di lavoro (art.51 c. 2,3 e 4 del TUIR).

La circolare si sofferma in particolare sulla sostituzione dei benefit che si assoggettano a tassazione con determinate regole – quali l’uso dei veicoli aziendali, la concessione di prestiti aziendali, la concessione della locazione o comodato di fabbricati, il pagamento di abbonamenti di trasporto pubblico – spiegando anche con esempi numerici come si determina la differenza tra il valore del benefit e quello del premio.

La circolare illustra inoltre le novità relative ai contributi e premi versati dal datore di lavoro per le polizze cosiddette “Long Term Care” e “Dread Disease” per terapie di lungo corso e malattie gravi, chiarendo le caratteristiche di tali polizze e confermando che tali contributi non costituiscono più reddito di lavoro dipendente (a determinate condizioni anche senza limiti di importo).

Si richiama l’attenzione sulle modalità di misurazione degli incrementi di produttività e sulla possibilità, chiarita nella circolare, di poter assoggettare all’imposta agevolata anche gli acconti o anticipazioni dei premi.

Rilevante anche la precisazione riguardo ai benefit esclusi dal reddito imponibile a condizione che siano erogati a “categorie” di dipendenti (art.51 c.2 TUIR): l’Agenzia ha chiarito che può configurarsi quale “categoria” di dipendenti l’insieme dei lavoratori che hanno convertito in tutto o in parte il premio di risultato in benefit.