Tributi – Proroga del super ammortamento – Articolo 1 commi da 8 a 13 Legge 11.12.2016, n.232, su S.O. alla G.U. n.297 del 21.12.2016.
La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato di un anno il regime del super ammortamento che agevola l’acquisto di beni strumentali materiali nuovi consentendo di dedurre quote di ammortamento maggiorate.
In particolare le norme in vigore dal 15 ottobre dello scorso anno si continueranno ad applicare agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2017. Saranno agevolabili anche acquisti effettuati entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro fine 2017 il venditore abbia accettato l’ordine e siano stati versati acconti pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione. Non rientrano nella proroga dell’agevolazione gli acquisti di autovetture e autocaravan.
Com’è noto, l’agevolazione consiste nel maggiorare il costo di acquisto del bene del 40 per cento ai fini della deducibilità dalle imposte sui redditi delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Come per il passato, non possono usufruire dell’agevolazione gli acquisti di beni con coefficienti di ammortamento inferiore al 6,5 per cento, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché gli investimenti in particolari beni strumentali (ad es. materiale rotabile per le imprese ferroviarie).
Oltre alla proroga del super ammortamento la Legge di Bilancio 2017 ha introdotto un ulteriore regime fiscale di favore per incentivare investimenti in beni strumentali tecnologici e digitali (la legge prevede un elenco dei beni agevolabili). Il costo degli investimenti materiali potrà essere maggiorato del 150 per cento; se accanto all’investimento in beni materiali ci sarà anche quello in beni immateriali, questi ultimi
potranno essere maggiorati del 40 per cento.
Le disposizioni sugli ammortamenti non possono essere prese in considerazione ai fini del calcolo degli acconti per il periodo d’imposta 2017.