Installazione impianti audiovisivi ed altri strumenti di controllo – Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro 19 febbraio 2018, n. 5

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce delle indicazioni in ordine alle problematiche inerenti l’installazione e l’utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

Come è noto gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, previo accordo sindacale con le RSA/RSU o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo sindacale tali impianti possono essere installati previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate su più ambiti territoriali, del Ministero del Lavoro.

Non c’è necessità del preventivo accordo sindacale o della preventiva autorizzazione amministrativa per il controllo sugli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

In particolare l’Ispettorato ha innovato, rispetto a precedenti orientamenti, su alcuni aspetti, quali:

  • Possibilità di inquadrare direttamente il lavoratore qualora vi siano ragioni giustificatrici legate alla “sicurezza del lavoro” o al “patrimonio aziendale”;

  • Possibilità di non indicare l’esatta posizione ed il numero delle telecamere da installare;

  • Possibilità di visionare le immagini delle telecamere da postazione remota, in casi eccezionali e debitamente motivati, sia “in tempo reale” che registrate;

  • Tracciabilità dell’accesso alle immagini registrate attraverso un “log di accesso” per un congruo periodo, non inferiore a 6 mesi (non è più previsto l’utilizzo del sistema della “doppia chiave fisica o logica”);

  • Possibilità di installare le telecamere in zone esterne estranee alle pertinenze della società senza preventivo accordo sindacale/autorizzazione amministrativa (es. il suolo pubblico, anche se antistante alle zone di ingresso all’azienda), nelle quali non è prestata attività lavorativa;

  • Possibilità di attivare il riconoscimento biometrico, qualora installato per motivi di sicurezza, senza accordo sindacale/autorizzazione amministrativa.