Chiarimenti in tema di fatturazione elettronica – Circolare Agenzia delle Entrate 2 luglio 2018, n. 13/E

L’Agenzia delle Entrate a seguito dei molti quesiti ricevuti fornisce ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica, dopo la pubblicazione il 28 giugno scorso del D.L. n. 79, che ha previsto:

  • il rinvio al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale;

  • fino al 31 dicembre 2018, per le medesime cessioni verranno mantenute le modalità di documentazione precedentemente in essere, previste dal regolamento di cui al DPR 444/97 e dall’art. 12 del DL457/97.

I nuovi chiarimenti riguardano, in particolare:

Tipologie di carburante interessate dalla fatturazione elettronica. La circolare precisa che devono essere documentare con fattura elettronica tutte le cessioni, effettuate tra soggetti passivi Iva (a eccezione delle vendite operate da chi applica il regime di vantaggio o il regime forfettario), di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione. La fatturazione elettronica riguarda anche le cessioni intermedie, come l’acquisto del singolo distributore da un grossista.

Restano escluse le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli impiegati nei veicoli a motore che circolano, in genere su strada, come, ad esempio, i rifornimenti di carburante per aeromobili, imbarcazioni e veicoli agricoli.

Ambito soggettivo dell’obbligo di fatturazione elettronica. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti non residenti meramente “identificati” in Italia (a meno che non abbiano una stabile organizzazione). Solo i soggetti “stabiliti” sono obbligati a emettere fattura elettronica. E’ comunque possibile emettere una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che sia loro assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura, nel caso di richiesta. Tra i soggetti a cui non si applica l’obbligo della fattura elettronica rientrano i residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia. 

Termini di trasmissione delle e-fatture al Sistema di interscambio. La disciplina sulla fatturazione elettronica nulla muta in materia di termini di emissione dei documenti (art. 21 DPR IVA). Di conseguenza, fatte salve le eccezioni previste per legge, la fattura dovrà essere emessa contestualmente al momento di effettuazione dell’operazione (cessione del carburante) e/o al momento di esigibilità dell’imposta. Il requisito della contestualità deve essere valutato alla luce del processo tecnico di creazione e trasmissione della e-fattura. L’Amministrazione chiarisce che, inviata tempestivamente la fattura al Sistema di interscambio, in assenza di un suo scarto, i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) devono essere considerati marginali, essendo rilevanti la sola data di formazione e contestuale invio al Sistema di interscambio. Infine, viene precisato che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, si considera violazione meramente formale (quindi non punibile) l’invio al Sistema di interscambio di un file fattura con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta.

Modalità di inoltro di una fattura scartata. La fattura elettronica scartata dal SDI deve essere riemessa e nuovamente inviata tramite Sdi entro cinque giorni dalla notifica di scarto possibilmente con la data e il numero del documento originario.

Fatturazione elettronica e appalti. Con riguardo al settore degli appalti, la circolare precisa che l’obbligo della fatturazione elettronica:

  • trova applicazione solo nei confronti di subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha eseguito le comunicazioni previste dalla legge (in particolare, dal Codice degli appalti pubblici, Dlgs 50/2016);

  • opera solo nei confronti di coloro che sono titolari di contratti di subappalto propriamente detto (ossia eseguono direttamente una parte dello stesso) o rivestono la qualifica di subcontraente (vale a dire coloro che per vincolo contrattuale eseguono un’attività nei confronti dell’appaltatore);

  • non opera rispetto ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi è un soggetto che non può essere qualificato come Pa;

  • in caso di consorzio, non si estende ai rapporti consorzio-consorziate. 

Registrazione e conservazione delle fatture elettroniche. La circolare ricorda che la disciplina della fattura elettronica non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute. Pertanto, restano validi i chiarimenti forniti in materia da precedenti documenti di prassi. Si precisa che è possibile conservare anche copie informatiche delle fatture elettroniche (ad esempio, in formato “pdf”, “jpg” o “txt”).