Autostrade – Riduzione compensata pedaggi autostradali 2016 – Termine del 22 luglio – Delibera CCAA n. 5/2017 pubblicata sulla G.U. n.151 del 30.6.2017.

Come l’anno scorso le imprese di autotrasporto per richiedere la riduzione dei pedaggi autostradali dovranno prenotarsi. Le modalità e i criteri per la riduzione sono fissati nella delibera del Comitato Centrale per l’Albo degli Autotrasportatori in oggetto.

In particolare i tempi da rispettare a pena di inammissibilità sono:
prenotazione della domanda: dalle ore 9.00 del 3 luglio alle ore 14.00 del 22 luglio
presentazione della domanda: dalle ore 9.00 del 21 agosto alle ore 19.00 del 6 ottobre.

Sia la prenotazione che l’invio della domanda devono essere effettuate registrandosi al portale dell’Albo (https://www.alboautotrasporto,it/web/portale-albo/iscriviti) e utilizzando l’applicativo “pedaggi” seguendo il manuale d’uso reperibile all’indirizzo https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi. La presentazione della domanda sarà consentita esclusivamente ai soggetti che avranno ottemperato alla precedente fase di prenotazione.

La percentuale della riduzione sarà diversificata in base al volume dei transiti e alla classe ecologica dei mezzi; al massimo potrà raggiungere il 13 per cento per volumi di pedaggi oltre 5 milioni di euro e veicoli Euro 5 e superiori. Fermo restando il predetto limite, alle imprese che abbiano realizzato almeno il 10% del fatturato nelle ore notturne (ingresso in autostrada tra le 22,00 e le 2,00 ovvero uscita tra le 2,00 e le 6,00) spetterà un’ulteriore riduzione del 10 per cento.

Si rammenta che possono fare istanza di riduzione le imprese di autotrasporto merci in conto terzi regolarmente iscritte all’Albo e in conto proprio titolari di licenza, loro cooperative e consorzi, nonché imprese in conto terzi e in conto proprio appartenenti ad altri Stati UE. Per poter presentare domanda, è necessario aver sostenuto un costo in pedaggi pari almeno a 200 mila euro. Nel caso di adesione a consorzi e cooperative l’istanza di riduzione deve essere effettuata dall’organismo collettivo con riferimento al fatturato globale.

I ristorni sono riconosciuti sui pedaggi pagati con la riscossione differita per i transiti effettuati con veicoli adibiti a trasporto merci di classe ecologica Euro 3 e superiori appartenenti alle categorie autostradali B 3, 4 e 5 (furgoni, autocarri, autotreni e autoarticolati) del sistema di classificazione basato su assi e sagoma oppure delle categorie 2, 3 o 4 del sistema volumetrico in uso in alcuni tratti autostradali.

Qualora l’ammontare delle riduzioni richieste risulti superiore alle risorse disponibili, pari attualmente a 75,7 milioni di euro, il Comitato Centrale dell’Albo provvederà a rideterminare le percentuali di riduzione.