Esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2017 e 2018 – Circolare Inps 10 luglio 2017, n. 109

Come è noto la Legge di Bilancio per l’anno 2017 ha ristretto il campo di applicazione degli sgravi contributivi a favore delle imprese che assumono nuovi lavoratori con contratto a tempo indeterminato, limitandolo alle sole assunzioni di studenti che abbiano precedentemente svolto presso lo stesso datore di lavoro percorsi di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato di primo o terzo livello (volti al conseguimento della qualifica e del diploma professionale, del diploma di istruzione secondaria superiore ovvero di titoli di studio universitari e di alta formazione compresi i dottorati di ricerca).

L’Incentivo vale per le nuove assunzioni effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, con contratto a tempo indeterminato, anche in apprendistato, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. La sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione o trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche a tempo parziale e vale anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ancorchè la stessa sia resa verso l’utilizzatore nella forma del tempo determinato o in apprendistato.

Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la misura dell’incentivo è pari ai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. Il periodo decontribuito sarà interamente coperto dallo Stato tramite contributi figurativi.

Come di consueto la fruizione del beneficio contributivo è subordinata al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, alle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro ed alla regolarità contributiva.

Il periodo di godimento dell’agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di frizione del beneficio.

L’esonero in questione non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente mentre lo è con gli incentivi di natura economica e non può essere goduto dal datore di lavoro per più di una volta per lo stesso lavoratore.

I datori di lavoro che intendono fruire dell’agevolazione devono inoltrare domanda in via telematica all’Inps.

L’Inps riepiloga le caratteristiche dei rapporti di lavoro incentivati in termini di rapporto tra ore di studio e lavoro, le modalità di riconoscimento dell’incentivo, le istruzioni operative per effettuare i conguagli alle quali si rimanda.