Decontribuzione dei premi di produttività per i datori di lavoro che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro – Modalità operative per la fruizione del beneficio – Circolare Inps 18 ottobre 2018, n. 104

Come noto la Legge n. 96/2017, di conversione con modificazioni del D.L. n. 50/2017, ha introdotto, seppur in versione limitata rispetto al passato, la decontribuzione sui premi di risultato a favore dei datori di lavoro che adottano forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro (cfr. circ. n. 85/2017).

L’Inps illustra le modalità operative per la fruizione della riduzione contributiva pari al 20% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro su un massimo imponibile annuo di 800 euro e della decontribuzione totale a favore del lavoratore.

I benefici sono riconosciuti per i premi e per le somme erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del decreto legge), ovvero anche a quelli antecedenti che però a partire da tale data siano stati modificati o integrati al fine di prevedere il coinvolgimento paritetico dei lavoratori, sempreché siano stati nuovamente depositati.

Si rammenta che per i contratti di secondo livello stipulati prima del 24 aprile 2017, sempre per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, resta confermato in 4 mila euro il tetto massimo dell’importo del premio di risultato detassabile a favore dei lavoratori.