Esonero contributivo per i conducenti che svolgono la propria attività in trasporti internazionali – Circolare Inps 10 novembre 2017, n. 167

Finalmente l’Inps ha emanato la circolare che sblocca l’operatività della decontribuzione per i conducenti che effettuano trasporti internazionali così come previsto nella Legge di Stabilità 2016.

Come noto la Legge n. 208/2015 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed a titolo sperimentale per 3 anni, una decontribuzione a favore dell’impresa nella misura dell’80% dei contributi previdenziali (esclusi premi e contributi Inail) a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni degli autisti che esercitano servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giornate annue con veicoli che rientrano nell’ambito di applicazione del Reg. 561/2006 equipaggiati con tachigrafo digitale. L’Inps precisa che tale esonero contributivo vale per tutte le imprese, a prescindere dal settore economico in cui operano.

Altresì, si rammenta che l’art. 47 bis comma 2 della Legge 21 giugno 2017, n. 96 (c.d. manovrina correttiva) ha stabilito che la fruibilità per il 2016 di tale decontribuzione è riconosciuta nei limiti degli aiuti “de minimis” (tetto di 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari ridotto a 100 mila euro per le imprese di trasporto merci in conto di terzi); tale misura è finanziata nel limite di spesa pari a 65,5 milioni di euro per l’anno 2016, 500 mila euro per l’anno 2017 e 500 mila euro per l’anno 2018.

La suddetta agevolazione, non cumulabile con altre agevolazioni, è riconosciuta dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e può essere fruita dai datori di lavoro interessati a decorrere dalla data di raggiungimento, da parte dei singoli conducenti, dei 100 giorni di trasporto internazionale (il calcolo delle giornate deve essere effettuato a partire dal 1° gennaio 2016).

Ai punti 5 e 6 della circolare Inps sono dettagliate le modalità per la presentazione dell’istanza nonché quelle relative alla compilazione del flusso Uniemens.

Ai fini del computo delle 100 giornate vanno conteggiate anche le giornate impiegate interamente in tratte nazionali di un trasporto internazionale, nonché quelle impiegate in viaggi internazionali tra stati diversi dall’Italia.

Nel caso in cui il trasporto internazionale sia effettuato da più autisti, che si susseguono alla guida dello stesso veicolo, l’esonero contributivo spetta per tutti i conducenti impiegati in tale trasporto.

L’agevolazione spetta a partire dal mese di paga successivo rispetto alla data di raggiungimento della soglia prevista dei 100 giorni annui fino al periodo di paga del mese di novembre 2018, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.