Per scongiurare il referendum del 28 maggio promosso dalla CGIL il Governo ha messo mano su voucher (o lavoro accessorio) e responsabilità solidale negli appalti recependo integralmente i contenuti dei quesiti referendari. Il decreto legge approvato infatti, da un lato, ha soppresso i voucher prevedendo l’utilizzo in via transitoria fino al 31 dicembre 2017 di quelli già richiesti e, dall’altro lato, ha parzialmente modificato la disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti prevista dalla legge Biagi (art. 29 del DLGVO n.276/2003) cancellando i correttivi introdotti dalla successiva riforma Fornero (legge 92/2012).
Per quanto riguarda in particolare la materia degli appalti, fermo restando il principio secondo cui le imprese committenti sono solidalmente responsabili con quelle appaltatrici per i trattamenti retributivi e contributivi da questi dovuti per i propri dipendenti, è stata soppressa la facoltà riconosciuta ai contratti collettivi nazionali di alleggerire tale regime in presenza di determinate situazioni. Siffatta facoltà, peraltro, per resistenze sindacali non era mai stata utilizzata in alcun settore e nel corso del tempo aveva anche perso gran parte della propria efficacia in quanto il successivo D.L. n.76/2013 (convertito dalla legge n. 99/2013) l’aveva limitata ai soli aspetti retributivi, escludendo qualsiasi deroga per quelli contributivi per i quali il committente sarebbe rimasto in ogni caso pienamente corresponsabile.
Anche nel nuovo contesto normativo rimane comunque aperta la possibilità di derogare al regime della responsabilità solidale tramite la contrattazione aziendale o territoriale secondo quanto previsto dall’art. 8 della legge Sacconi n. 148/2011, sebbene anch’essa da sempre osteggiata dal sindacato.
La seconda novità introdotta dal Governo sempre in tema di appalti riguarda la possibilità per il committente di richiedere in giudizio il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore. Di conseguenza, come già avveniva prima della riforma Fornero, il committente potrà essere chiamato a rispondere delle pretese del lavoratore senza che questi prima si rivalga sull’appaltatore. 

Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25