Poste – Pagamento contributo 2018 – Invio modello telematico Scadenza del 20 aprile 2018 – Delibera Agcom n.61/18/Cons dell’1.3.2018.

Con la delibera in oggetto l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha dettato le modalità per l’invio del modello di calcolo del contributo 2018 dovuto dalle imprese titolari di licenze e autorizzazioni postali, nonché per il versamento del contributo stesso pari all’1,4 per mille sui ricavi per servizi postali svolti nel 2016.
Confetra con Fedespedi, Fedit, Alsea, Asea e Anita, sta impugnando la suddetta delibera unitamente a quella di determinazione del contributo emessa a gennaio scorso.

Nelle more della definizione del giudizio, si suggerisce alle imprese di comportarsi analogamente allo scorso anno e quindi di trasmettere il modello telematico, ancorché non sia dovuto alcun contributo all’Agcom in quanto non sussistono ricavi derivanti da attività postali. A tal fine si precisa che non si evidenziano esclusioni dall’obbligo di trasmissione del modello, come era sembrato dalla delibera del gennaio scorso (delibera n.427/17/Cons).

Come nel passato al modello dovrà essere allegata la documentazione di supporto relativa alle attività diverse da quelle postali che potrà sussistere in un “Piano dei ricavi” con l’elencazione dei nomi dei vari mastrini da cui sia possibile verificare l’inesistenza di voci relative ai servizi postali. A corredo di tale documentazione potrà inoltre essere opportuno riportare una nota del seguente tenore:

“La scrivente Società opera nel settore delle spedizioni internazionali (codice attività Ateco 52.29) ovvero La scrivente Società opera nel settore del trasporto di merci su strada (codice attività Ateco 49.41) ed è titolare di autorizzazione postale generale n………………… in quanto, nell’incertezza interpretativa esistente, la normativa potrebbe essere letta nel senso che debba essere autorizzata la gestione, anche eventuale e sporadica, di c.d. pacchi postali. Per questo motivo la scrivente, nell’eventualità di gestire talvolta materiale che possa essere considerato “pacco postale”, ha richiesto cautelativamente l’autorizzazione postale generale. Ciò chiarito, i ricavi delle vendite e delle prestazioni della Scrivente sono tutti derivati dall’attività di ………………………………….., come riscontrabile dal Piano dei ricavi che qui si allega. Nessun ricavo è da attribuire all’attività postale in quanto la scrivente non ha esercitato tale servizio e pertanto lo stesso non è stato rilevato, né sarebbe stato rilevabile. In ogni caso, premesso che proprio per le caratteristiche dell’attività svolta è molto difficile, se non impossibile, individuare analiticamente quei i ricavi che potrebbero ipoteticamente rientrare nella non chiara definizione di servizi postali in quanto i documenti in possesso della Società, per quanto disaggregati, non consentono di pervenire ad una suddivisione che consenta di evidenziare quanto indicato da codesta Agcom, la Scrivente può obiettivamente dichiarare che comunque tali eventuali ricavi consisterebbero certamente in un ammontare marginale, inferiore a 100.000 euro e, quindi, ai sensi dell’articolo 1 della Delibera n.427/17/CONS, largamente rientrante nella esenzione dal versamento del contributo.”

Si sottolinea che ciascuna impresa deve attentamente valutare la propria dichiarazione e l’effettiva esclusione di svolgimento di attività rientranti nel settore dei servizi postali. Tale valutazione vale in particolare per i corrieri.

INVIO DEL MODELLO ENTRO IL 20 APRILE – Il modello deve essere inviato tramite il Portale dell’Unioncamere www.impresainungiorno.gov.it cui si accede attraverso l’uso della Carta Nazionale dei Servizi configurando un proprio profilo. Il termine per l’invio è il 20 aprile prossimo. L’Autorità rammenta che il mancato invio è soggetto alle sanzioni di cui al d.lgvo n.261/1999 (da 1.000 a 150.000 euro).

Si rammenta da ultimo che il ricorso contro la delibera in oggetto andrà ad aggiungersi ai ricorsi già pendenti sulle richieste di contribuzione Agcom degli anni 2016 e 2017. Per gli anni precedenti, com’è noto, Confetra ha vinto il ricorso anche in appello. Ulteriore ricorso riguarda le delibere sui titoli autorizzativi con le quali l’Autorità ho imposto l’obbligo di essere titolari di autorizzazione postale a tutti coloro che gestiscono pacchi fino a 30 chilogrammi; questo giudizio è al vaglio della Corte di Giustizia Europea di cui si sta ancora attendendo il pronunciamento.