Codice della Strada – Violazioni notificate via PEC – Circolare Ministero dell’Interno prot.n. 300/A/1500/18/127/9 del 20.2.2018.

Con la circolare indicata in oggetto il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti riguardanti la notifica via Posta Elettronica Certificata dei verbali di accertamento di violazione del Codice della Strada (D.M. 18.12.2017).

Si evidenziano di seguito gli aspetti principali della disciplina.

Atti notificabili tramite PEC – Il Ministero ritiene notificabili via PEC tutti i verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada, compresi quelli relativi alle violazioni della legge n.727/78 sul cronotachigrafo in quanto espressamente richiamata dal Codice, nonché le contestazioni delle sanzioni amministrative accessorie qualora siano parte integrante del verbale di contestazione e siano trasmesse unitamente allo stesso.

Destinatari della notificazione – La notificazione dei verbali di contestazione tramite PEC è obbligatoria se l’autore della violazione, il proprietario del mezzo o altro soggetto obbligato in solido abbiano fornito un valido indirizzo di domicilio digitale all’organo di polizia stradale durante l’accertamento dell’illecito ovvero posseggano un domicilio digitale. Tale domicilio digitale è facoltativo per le persone fisiche, mentre è obbligatorio per i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi, per i soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese; qualora questi soggetti non abbiano comunicato l’indirizzo PEC in sede di accertamento della violazione, l’amministrazione avrà l’onere di ricercare il domicilio digitale nei pubblici elenchi esistenti; solo nel caso l’indirizzo PEC non sia reperibile la notifica avverrà con procedura ordinaria.

Modalità di notificazione tramite PEC –Il messaggio PEC dovrà riportare come oggetto la dicitura “atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada” con l’indicazione del numero e della data del verbale; in allegato sarà inviata una serie di documenti ulteriori: la copia per immagine del documento originale del verbale di contestazione ovvero un duplicato se il verbale stesso sia originariamente un documento informatico, la relazione di notificazione su documento informatico separato che indichi anche l’ufficio che si è occupato della spedizione dell’atto, il responsabile del procedimento di notificazione o chi ha curato la redazione dell’atto, come e da quale elenco sia stato reperito il domicilio digitale, nonché ogni informazione utile al destinatario per poter esercitare il diritto di accesso e di difesa.

Termini per la notificazione – I tempi per la notificazione previsti dal Codice della Strada restano invariati. Il verbale è considerato spedito nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e si ritiene notificato quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC; quest’ultima viene considerata prova di avvenuta notificazione indipendentemente dal fatto che la mail sia stata vista o letta dall’interessato e da tale momento decorrono i termini per il pagamento o per il ricorso. L’ufficio mittente conserverà i documenti che provano la notificazione per il tempo previsto dalla normativa. Se l’invio via PEC non va a buon fine per colpa del destinatario (ad esempio per casella piena), il verbale di contestazione e l’avviso di mancata notifica verranno stampati e la multa sarà notificata in maniera cartacea.