Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani – Circolari INPS nn. 48 e 49 del 19.3.2018.

In attuazione della Legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi 893 e 894 della legge n. 205/2017) e del Programma europeo Garanzia Giovani (raccomandazione UE del 22.4.2013), l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) anche per quest’anno ha istituito due distinti sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato (anche in apprendistato), rispettivamente, di giovani al Sud (Incentivo Occupazione Mezzogiorno) e di giovani iscritti al programma Garanzia Giovani (Incentivo Occupazione NEET – Not in Education, Employment or Training, cioè non occupati, né inseriti in percorsi di studio o formazione). In entrambi i casi è prevista la decontribuzione totale INPS per un anno fino a un massimo di 8.060 euro per ciascun lavoratore assunto, ferma restando la contribuzione in misura piena a carico dei lavoratori. L’INPS ha fornito le indicazioni operative per usufruire dei suddetti sgravi di cui si segnalano gli aspetti principali.

 Nel caso dell’Incentivo Occupazione Mezzogiorno lo sgravio a favore dei datori di lavoro spetta per ciascuna assunzione effettuata al Sud dall’1 gennaio al 31 dicembre 2018 di giovani disoccupati di età compresa tra i 16 ed i 34 anni, ovvero maggiori di 35 anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Nel caso invece dell’Incentivo Occupazione NEET lo sgravio spetta per ciascuna assunzione effettuata nello stesso periodo di giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni.

 Nel caso dell’Incentivo Occupazione Mezzogiorno lo sgravio spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore; nel caso invece dell’Incentivo Occupazione NEET lo sgravio spetta per le assunzioni effettuate sull’intero territorio nazionale ad eccezione della provincia di Bolzano.

 Entrambi gli incentivi sono cumulabili, qualora ne ricorrano i presupposti, con lo sgravio triennale previsto dalla citata Legge di Bilancio 2018 a favore dei datori di lavoro per le assunzioni di giovani con meno di 35 anni effettuate nel 2018.

 Per beneficiare degli sgravi i datori di lavoro devono presentare all’INPS in via telematica una domanda preliminare di ammissione sulla base della modulistica presente sul sito www.inps.it; in caso di accoglimento della domanda i datori di lavoro dovranno dare comunicazione all’INPS dell’avvenuta assunzione entro dieci giorni. L’agevolazione può essere fruita a partire dalla denuncia contributiva di competenza del mese di aprile, mentre il recupero degli eventuali arretrati spettanti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo potrà essere effettuato con la denuncia di competenza di non oltre giugno. Gli sgravi saranno autorizzati dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande di ammissione.
 L’accesso agli incentivi è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 296/2006 (regolarità contributiva, osservanza delle disposizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori e applicazione dei contratti collettivi), nonché al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis (Regolamento UE n. 1407/2013) che, come è noto, fissa in 200 mila euro (100 mila euro per il settore trasporti) il tetto massimo di aiuti erogabili a favore della medesima azienda nell’arco di un triennio; detto limite è superabile esclusivamente qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.