Contributo all’ART – Punto della situazione – Art.16 D.L. 28.9.2018, n.109 convertito con modificazioni nella legge 16.11.2018, n.130 su S.O. alla G.U. n.269 del 19.11.2018.

La disposizione sul contributo all’Autorità di Regolazione dei Trasporti introdotta nel corso della conversione del decreto legge Genova è stata definitivamente confermata.

Com’è noto, quella disposizione ha modificato la legge istitutiva dell’ART prevedendo che l’Autorità possa essere sovvenzionata “mediante un contributo versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l’Autorità abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l’esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, in misura non superiore all’1 per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepito nell’ultimo esercizio, con la previsione di soglie di esenzione che tengano conto della dimensione del fatturato. Il computo del fatturato è effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione”.

Molti parlamentari della minoranza si sono opposti alla modifica, peraltro tutti i loro emendamenti sono stati respinti. Il Governo ha accolto solo una serie di raccomandazioni che cercano di contenere la portata innovativa della nuova disposizione.

Si rammenta che sulla precedente normativa – nell’ambito dei ricorsi amministrativi vinti da Confetra assieme alle associate Fedespedi, Fedit. Assologistica, Federagenti, nonché all’Anita e Confcooperative – si era pronunciata la Corte Costituzionale stabilendo che l’ART non poteva richiedere contributi ai settori che non erano stati espressamente regolati. Ora peraltro, essendo stata modificata la norma, quella pronuncia resta valida per il passato, ma non offre più garanzie per il futuro.

La problematica si apre già col contributo 2019 che l’ART disciplinerà con una delibera entro la fine dell’anno che non potrà non tener conto della nuova disposizione.

Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena detta delibera verrà emanata.